La liberalizzazione del portafoglio assicurativo e l’avviamento commerciale

Settore assicurativo​

COS’È. La liberalizzazione si sostanzia nell’accordo con il quale, al momento dello scioglimento del rapporto agenziale, l’agente rinuncia alle indennità di risoluzione del rapporto previste dall’art. 1751 c.c. (e dall’Accordo Agenti 2003), in cambio della possibilità di trasferire i contratti da lui gestiti presso un’altra compagnia assicurativa.
Consiste, dunque, in una modalità alternativa di gestione della fase successiva alla cessazione del mandato.
Tale soluzione definitivamente sostitutiva delle indennità è tipizzata nell’Accordo Nazionale Agenti che opera da normazione primaria ex art. 1753 c.c., e rientra pienamente nella logica dell’art. 1751 c.c.
Infatti, permette all’agente di non cessare la gestione del portafoglio acquisito dalla compagnia, ma di portarlo con sé presso la nuova preponente.
La prosecuzione della gestione comporta il venir meno dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale: ossia, l’agente non percepirà le indennità di fine rapporto.

COME FUNZIONA. La disciplina della liberalizzazione prevede che la Compagnia permette all’Agente il trasferimento dei contratti in carico all’Agenzia ad altra impresa assicuratrice in occasione della prima scadenza di premio (indipendentemente dalla durata prevista in polizza).
Dunque, quando si parla di cessione della titolarità del portafoglio, s’intende più precisamente che l’agente – con l’accordo dell’assicurato – può spostare i contratti assicurativi di quest’ultimo sulla nuova preponente.
Tecnicamente, cioè, non significa che l’assicuratrice perde o rinuncia alle polizze; ma che, contrariamente a quanto stabilito ordinariamente da ANA e codice civile, l’agente non è tenuto a restituire il portafoglio rinunciando a ogni diritto provvigionale, ma per l’appunto può formulare una proposta di transizione della polizza alla nuova compagnia.
Questa possibilità cessa con la cessazione del periodo di liberalizzazione: al termine del quale, l’agente dovrà riconsegnare il portafoglio residuo come accade normalmente a ogni cessazione di mandato.
Il meccanismo della disdetta in occasione della prima scadenza di premio permette, da un lato, di garantire il passaggio della polizza ad altra compagnia; ma contestualmente, dall’altro, non crea questioni amministrativo-contabili: la disdetta può essere anticipata rispetto alla durata prevista, ma deve avvenire solo in occasione della prima scadenza di premio.
Non sussistono, dunque, ratei di premio ‘in avanzo’ rispetto all’effettivo periodo di copertura, in quanto la disdetta anticipata può avvenire solo in concomitanza con la regolazione del premio.
Se alla prima scadenza del premio la polizza non viene disdettata, alle successive scadenze premiali non potrà più essere disdettata.

IL CONTENUTO DELL’ACCORDO. L’impresa di assicurazione e l’agente convengono che, a seguito della risoluzione del rapporto agenziale, per un determinato periodo di tempo:
a) l’agente cessato continua ad effettuare la gestione ordinaria del portafoglio, ed in particolare raccogliere i premi (e guadagnare le relative provvigioni), ma non può svolgere nessuna attività di promozione e/o conclusione di contratti per conto dell’impresa, non avendone più mandato;
b) l’impresa, rinunciando alla titolarità del portafoglio dell’agenzia (cioè agli affari, ossia ai clienti e ai contratti assicurativi di cui è parte la compagnia), attribuisce il diritto all’agente di trasferire ad altre imprese le polizze che lo compongono. In sostanza nel corso del periodo di liberalizzazione l’ex agente può proporre ai contraenti delle polizze appoggiate sull’agenzia cessata, entro le scadenze delle rate di premio, di disdire o risolvere il contratto concluso con l’ex preponente (disdetta o recesso che l’impresa si impegna ad accettare anche in deroga alle relative condizioni di polizza) e di stipulare un nuovo contatto di assicurazione con un’altra compagnia (della quale l’agente ha acquisito mandato e dalla quale pertanto percepisce le relative provvigioni);
c) all’agente non sono dovute le indennità previste in caso di cessazione del rapporto, in quanto sostituite dal regime di liberalizzazione.

IL CONSENSO DEGLI ASSICURATI CEDUTI. Insomma con l’accordo di liberalizzazione l’impresa rinuncia all’avviamento rappresentato dal portafoglio agenziale, e lascia all’ex agente (in deroga all’art. 1751 c.c.) la possibilità di tenere per sé la clientela procacciata trasferendola presso una diversa compagnia assicuratrice da cui riceverà le provvigioni senza soluzione di continuità.
Va da sé che tale trasferimento è subordinato al consenso dei contraenti facenti parte del portafoglio: il vantaggio economico conseguente alla liberalizzazione non è dunque certo per l’agente, atteso che il trasferimento dei contratti potrebbe essere massiccio o viceversa non avere luogo in tutto o in parte; e ciò dipende principalmente dalla capacità dell’agente liberalizzato di ottenere mandati da altre compagnie e convincere gli assicurati a “seguirlo” cambiando assicurazione.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E GIURISPRUDENZA. In ogni caso – sulla base di una valutazione che va necessariamente effettuata a priori, e non sulla base del risultato effettivamente e concretamente conseguito dall’agente all’esito del periodo di liberalizzazione – l’istituto in oggetto è considerato valido e legittimo dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza in quanto migliorativo rispetto alla disciplina legale.
Quanto alla contrattazione collettiva, l’istituto della liberalizzazione, già ampiamente diffuso e regolato nella prassi contrattuale, è stato per la prima volta recepito e disciplinato formalmente dall’Accordo Nazionale Agenti del 2003, all’art. 12 ter.
Nello specifico l’ANA:
a) all’art. 12 ter commi I, III e IV, nonché all’Allegato A, regola nel dettaglio la liberalizzazione nel caso di recesso dell’impresa senza indicazione dei motivi. In tale ipotesi l’agente ha trenta giorni di tempo per scegliere tra il pagamento degli indennizzi e la liberalizzazione del portafoglio; se l’agente opta per la liberalizzazione l’impresa è tenuta a sottoscrivere il relativo accordo redatto secondo il testo previsto
dall’Allegato A;
b) all’art. 12 ter comma V riconosce la possibilità di stipulare accordi di liberalizzazione diversi da quello previsto dall’Allegato A in ipotesi diverse da quelle del recesso dell’impresa senza indicazione dei motivi.

La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi in proposito, ritiene pienamente legittimo il patto di liberalizzazione del portafoglio, sia se contenuto in accordi collettivi, sia se oggetto di pattuizioni individuali, in quanto non peggiorativo del trattamento previsto dall’art. 1751 c.c. (cfr. Cass. 18203/2002; cfr. altresì Trib. Milano, 10.11.2005 n. 12129: «è meritevole di tutela, in quanto migliorativo, l’accordo di liberalizzazione del portafoglio agenziale assicurativo, disciplinato per la prima volta dalla contrattazione collettiva del 2003, in forza del quale l’agente rinuncia alle indennità di risoluzione del rapporto in cambio della facoltà di trasferire i contratti ad altra compagnia più redditizia, conseguendo così lo scopo principale dell’accordo, cioè il recupero della redditività dell’agenzia»).