Il Trust: una difesa all’inglese per proteggere e salvaguardare anche il patrimonio artistico

Gestione patrimoniale e passaggio generazionale

Un antico proverbio cinese recita “quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono ripari, altri mulini a vento”. Oggi più che mai le nostre abitudini stanno affrontando un processo di trasformazione che ci porta, inevitabilmente, a pianificare e proteggere non solo la nostra vita, ma anche il nostro patrimonio.

E’ inevitabile che tale trasformazione non sia solo economica, ma anche generazionale. La protezione, la valorizzazione, la gestione programmata e professionale ed infine proprio la trasmissione ai posteri dei propri beni – partecipazioni societarie, beni mobili ed immobili, collezioni ed opere d’arte – diventano ora una necessità non solo una scelta opzionale dettata dalla salvaguardia dei sacrifici di una vita.

Ma quale istituto viene ad essere più efficiente per la realizzazione di tale scopo? La domanda appare retorica e trova risposta nel Trust.

Negozio giuridico programmatico di derivazione anglosassone, il Trust è lo strumento per mezzo del quale il Disponente, colui che si trova inizialmente in possesso del patrimonio da tutelare, valorizzare e tramandare, lo affida al Trustee, uno o più soggetti, individuati dal Disponente stesso, ed aventi le qualità professionali e personali per porre in essere il programma negoziale. Il Trustee è, quindi, quel soggetto che avrà il compito di gestire ed amministrare il patrimonio stesso in funzione di quanto enunciato dal Disponente in sede di redazione dell’Atto Istitutivo del Trust. Tutto ciò con il fine di tramandare detto patrimonio ed il reddito eventualmente prodotto ad uno o più Beneficiari, persone fisiche o giuridiche individuate dal Disponente, o per la realizzazione di uno scopo. Inoltre, per garantire l’effettivo perseguimento delle volontà dettate dal Disponente, questi potrà optare per la nomina di un Guardiano, le cui funzioni saranno quelle di controllo e vigilanza sull’operato del Trustee nonché di intervento nel caso in cui questo ponga in essere condotte difformi da quanto prescritto nell’Atto Istitutivo.

Alla luce di queste considerazioni, appaiono evidenti gli innumerevoli vantaggi che tale istituto porta anche all’imprenditore/collezionista: accanto al pregio di permettere al Disponente di programmare in totale autonomia il destino del proprio patrimonio, si aggiunge il fatto che il Trust permette la c.d. segregazione patrimoniale. Ciò significa che i beni disposti all’interno del Fondo in Trust “fuoriescono” dal patrimonio personale del Disponente- diventando così estranei a qualsivoglia vicenda che dovrebbe interessare lo stesso – per confluire quale patrimonio c.d. segregato in capo al Trastee, il quale, vincolato da un’obbligazione di carattere fiduciario nella gestione ed amministrazione degli stessi, dispone la strategia migliore nell’ottica di un’attribuzione finale ai Beneficiari, ovvero di uno scopo ( e in questo caso, generalmente, si utilizza il termine di “Trust di scopo” ). Infatti, qualora un soggetto, persona fisica o giuridica, possieda beni di particolare valore artistico – ad esempio una collezione di opere d’arte -, potrebbe decidere di vincolare detti beni mediante la costituzione di un trust, con tutti i vantaggi in precedenza descritti in termini di effetti segregativi dei beni che discendono dal trust medesimo). Sul punto, il Trust ha altresì la finalità di porre rimedio, in termini di salvaguardia, alle azioni proposte da parte dei creditori propri, o dei propri discendenti (ovviamente sempreché il soggetto disponente non abbia pregresse situazioni patologiche di debito e sempre atteso che restano in ogni caso salve le garanzie reali e gli atti esecutivi che il creditore si sia assicurato prima della costituzione del trust). Infatti, l’utilizzo del trust con finalità elusive della responsabilità patrimoniale al fine di riparare determinati beni dall’aggressione di creditori già esistenti riconduce l’istituto alla nozione di negozio gratuito e pertanto rende il medesimo soggetto alla declaratoria di inefficacia derivante dall’accoglimento della domanda giudiziale (azione revocatoria) promossa dagli stessi creditori.

In conclusione, possiamo ritenere che il Trust rappresenti una soluzione ottimale per coloro che siano desiderosi di tutelare, preservare tramandare e valorizzare anche pro futuro non solo il proprio patrimonio societario quanto la propria collezione d’arte. A testimonianza della crescente diffusione del Trust anche sul nostro territorio, aventi ad oggetto la tutela, la valorizzazione e la trasmissione di patrimoni artistici anche di minori dimensioni, vi è l’esperienza del collezionista Francesco Taurisano, il quale, nel 2018, ha disposto in Trust la propria collezione artistica, individuando quali beneficiari i propri discendenti in linea retta e contemporaneamente perseguendo lo scopo della salvaguardia del proprio patrimonio nonché della condivisione dello stesso mediante l’esposizione in gallerie e musei.