Superbonus 110%: dal 2023 obbligo di attestazione SOA per usufruire dei benefici fiscali

Tributario​

Recentemente, nell’ambito del bonus edilizia 110% sono state introdotte le attestazioni SOA richieste per i lavori di importo superiore ai 516.000 euro. Un emendamento, approvato dalle commissioni del Senato, il quale sta esaminando il disegno di legge di conversione (Atto Senato n. 2564) del D.L. n. 21/2022 estende, infatti, al settore privato l’obbligo di possedere l’attestazione della qualificazione per categorie di lavori e per classi di importo, sinora applicabile solamente per il settore degli appalti pubblici.

La disposizione, tuttavia, è accompagnata da una serie di fondati dubbi di legittimità costituzionale, dal momento che determina lo snaturamento della finalità di controllo della professionalità dell’operatore; nello specifico, quest’ultima viene sviata e diviene un improprio requisito necessario per far consolidare un beneficio fiscale in capo al committente. Gli effetti diretti di tale impostazione sono ravvisabili, anzitutto, nella limitazione dell’accesso delle imprese edilizie al mercato di riferimento, in secondo luogo nell’aumento di una situazione di incertezza per i contribuenti, ed infine nel privatizzare, di fatto, la regolamentazione del settore. Tutto ciò, evidentemente, comporterà il rischio di un aumento dei costi generali per le imprese e, di conseguenza, per i committenti.

In tale contesto, le imprese e i committenti interessati ad usufruire dei benefici fiscali relativi ai lavori edilizi devono confrontarsi con una disciplina che distingue tre periodi:

1. fino al 31 dicembre 2022 tutto resterà immutato;

2. dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 sarà sufficiente la richiesta della domanda di certificazione SOA;

3. dal 1° luglio 2023 scatterà l’obbligo del possesso della certificazione.

Passiamo ora ad analizzare la manovra nel dettaglio.

1) Prima ipotesi: primo semestre 2023

Ai fini del riconoscimento dei previsti incentivi fiscali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’art. 119 ovvero dall’art. 121, c. 2, del D.L. n. 34/2020, deve essere affidata:

– ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto oppure, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione (art. 84, Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 50/2016);

– ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto oppure, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente oppure all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione.

In relazione a questa seconda ipotesi, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione all’impresa esecutrice.

2) Seconda ipotesi: dall’inizio del secondo semestre 2023

Sempre ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, a decorrere dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, deve essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto oppure, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della qualificazione SOA.

3) Terza ipotesi: fino al 31 dicembre 2022

Non è necessaria alcuna attestazione per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 21/2022 e nemmeno per i contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 del Codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della disposizione.

La norma è legittima?

La norma, evidentemente, contrasta con il principio costituzionale di libertà di impresa, dal momento che impedisce ingiustificatamente l’accesso al mercato, escludendo operatori economici che sebbene validi e qualificati, non dispongono della attestazione.

Il riconoscimento dell’attestazione nulla aggiunge alla qualificazione, la quale deve essere posseduta a monte e, pertanto, la subordinazione dell’attività di impresa a un regime di fatto autorizzativo si pone in contrasto con l’art. 41 della Costituzione, nonché con i principi della legislazione europea in materia di concorrenza.

La disposizione in esame è in contrasto, altresì, con il principio di uguaglianza, atteso che prevede, senza ragionevolezza, un trattamento deteriore per il contribuente che si rivolge a un’impresa qualificata, ma priva di attestazione, rispetto al contribuente che si affida a un’impresa qualificata dotata di attestazione.

Inoltre, i profili di illegittimità aumentano considerando il caso dell’impresa che abbia sottoscritto un contratto per conseguire l’attestazione (una delle condizioni efficaci a partire dal 1° gennaio 2023) e che successivamente, per una qualunque ragione, non la consegua: ciò determina la perdita delle agevolazioni fiscali in capo al contribuente incolpevole, senza offrirgli la possibilità di rimediare a tale carenza.

In via ulteriore, l’irragionevolezza della norma è posta in luce da un altro profilo: l’emendamento stesso dichiara che la qualificazione è richiesta “ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali” e, quindi, per un interesse pubblico tributario, che nulla ha a che fare con la qualità dei lavori. In questo modo, pertanto, l’attestazione della qualifica dell’operatore economico diviene uno strumento indiretto di verifica fiscale.

Procedendo in tal modo, tuttavia, si corre il rischio di uno sviamento delle finalità proprie della disciplina mediante la strumentalizzazione, ai fini di controllo fiscale, di un istituto posto a garanzia della qualità dei lavori.

Peraltro, non vi è in ogni caso alcuna garanzia rispetto al raggiungimento della citata finalità, potendo la strategia dell’elusione contare su molteplici stratagemmi, come ad esempio la simulazione dell’importo dei lavori ovvero il frazionamento degli stessi in tanti differenti incarichi, ciascuno sottosoglia.

Infine, è opportuno evidenziare come la norma determini un incremento dei costi delle imprese per il conseguimento e il mantenimento delle qualificazioni.

L’alternativa possibile a tale sistema fa evidentemente leva sull’efficienza dei controlli da parte dell’amministrazione che elargisce i benefici, la quale, tuttavia, all’evidenza rivela un’estrema difficoltà nel farsi carico dei costi organizzativi ed economici di un effettivo sistema pubblico di verifiche efficaci.