Sono socio di una srl e voglio recedere dalla società: quando e come posso farlo?

Societario e operazioni straordinarie​

Quest’oggi vediamo insieme la disciplina generale del recesso da una srl e, al contempo, condividiamo qualche accortezza di carattere pratico-operativo per evitare errori e sviste.

A. Qual è la normativa di riferimento e in quali casi posso recedere da una srl?

L’articolo di riferimento è il 2473 cc. Tra le principali indicazioni che è possibile ricavare dal tale articolo citiamo la circostanza tale per cui il socio che intenda esercitare il recesso non è tenuto al rispetto di alcuna particolare formalità, ritenendosi sufficiente un comportamento concludente in tal senso. Ciò nonostante, è buona norma manifestare tale volontà per il tramite di un atto (Raccomandata AR o PEC) che permetta di dar prova dell’avvenuto ricevimento, così evitando di prestare il fianco a possibili contestazioni.

Premesso questo, quali sono le ipotesi in cui si può dar corso al recesso da una srl? Sempre l’articolo 2473 cc le suddivide in due macro-insiemi: quelle legali, previste dunque dalla legge, e quelle convenzionali, ossia disciplinate dall’atto costitutivo.

Possono invocare le fattispecie di recesso legale i soci che non hanno consentito:

• al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
• alla sua fusione o scissione;
• alla revoca dello stato di liquidazione;
• al trasferimento della sede all’estero;
• al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo,

oltre ad altre specifiche ipotesi previste in caso di società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Esistono, poi, altre fattispecie rientranti nel macro-insieme di quelle che legittimano il recesso legale e che si concretizzano quando i soci della società assumono decisioni che hanno l’effetto di alterare in maniera sostanziale le posizioni all’interno della società stessa, in particolare nei seguenti casi:

• modifica – presa a maggioranza – dei diritti concernenti l’amministrazione o la distribuzione degli utili;
eliminazione di una o più cause di recesso previste originariamente;
• qualora l’atto costitutivo preveda limitazioni – anche assolute – alla circolazione delle quote, sia mortis causa sia per atto tra vivi;
• qualora la società sia a tempo indeterminato;
• in caso di aumento di capitale a pagamento, in favore dei soci che dissentono alla decisione di aprire l’ingresso al capitale sociale a terzi con quote di nuova emissione;
• in caso di modifiche all’atto costitutivo che introducano o sopprimano clausole compromissorie, in favore dei soci assenti o dissenzienti.

Come accennato, l’atto costitutivo può prevedere ulteriori ipotesi in presenza delle quali il socio è legittimato a recedere dalla srl: si tratta del recesso convenzionale. All’interno di questo macro-insieme si possono trovare fattispecie delle più disparate (purché, chiaramente, non contrarie alla legge), tra le quali l’ammissione del recesso in presenza di un bilancio in perdita, oppure nel caso in cui venga meno una determinata figura nell’organo amministrativo.

Quel che è certo che è che nel caso in cui l’atto costitutivo preveda ipotesi di recesso per giusta causa, consigliamo di predisporre la relativa clausola con un oggetto sufficientemente chiaro e determinato.

B. Come esercito il recesso?

Abbiamo visto insieme quali sono le principali ipotesi nelle quali un socio può esercitare il recesso da una srl. Ma come si recede? Anzitutto, le ipotesi di recesso legale che abbiamo elencato sopra sono invocabili solo dal socio che non abbia consentito alle relative decisioni e che, dunque, sia stato sul punto assente, astenuto o contrario. Detta in altre parole, non è possibile – per condividere un esempio pratico – votare favorevolmente al cambiamento dell’oggetto sociale e poi pretendere di recedere per questo specifico motivo.

Ed ancora, è consentito un recesso parziale. Se, dunque, il socio assente, astenuto o contrario detiene 100 quote ed intende recedere per 50 di queste, mantenendo la restante parte, potrà farlo.

Ciò precisato, in materia di srl il Legislatore ha lasciato alle parti un ampio potere di autodeterminare regole e modalità di funzionamento della società e in ragione di questo il socio che vuole recedere da una srl dovrà per prima cosa verificare cosa disciplina sul punto l’atto costitutivo. Quel che rimane fermo è il carattere cosiddetto recettizio della dichiarazione di recesso, il che significa che gli effetti verranno prodotti dal suo ricevimento da parte della società e non quindi dalla spedizione. Torna, a tal riguardo, il ragionamento svolto prima: abbiamo visto che non sono prescritte particolari formalità ma la prova della ricezione rappresenta uno degli elementi più importanti di cui tener conto.

In sintesi, dunque: tempi e modi del recesso sono disciplinati dall’atto costitutivo e il recesso può produrre effetti solo quando la relativa comunicazione giunge a destinazione.

C. Cosa succede dopo il recesso?

Nonostante vi siano diverse scuole di pensiero sul punto, chi scrive ritiene che la dichiarazione di recesso del socio sia immediatamente produttiva di effetti, con la conseguenza di determinare subito lo scioglimento del vincolo sociale in attesa della liquidazione della quota.

Da quando la comunicazione di recesso giunge alla società, decorre un termine di 180 giorni entro i quali al socio recedente deve essere liquidata la relativa partecipazione da parte della società stessa.

In questo lasso di tempo, tuttavia, la società potrà revocare la delibera che ha determinato l’esercizio del recesso, così di fatto paralizzando l’azione del socio e determinando una sorta di “reviviscenza” del rapporto.

D. Come avviene la liquidazione della quota?

Come accennato, entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la società è tenuta a liquidare la quota. Il valore va determinato tenendo conto del valore di mercato della quota stessa al momento della dichiarazione di recesso e questo anche se il preavviso richiesto al socio recedente è particolarmente ampio. Sarà dunque necessario dar corso (anche per il tramite di un bilancio straordinario, se gli amministratori lo ritengono opportuno) ad una valutazione che includa, tra l’altro, l’avviamento ed i valori effettivi in quello specifico momento della vita della società.

A differenza che nelle ipotesi di recesso legale, per quelle di recesso convenzionale è possibile derogare ai succitati criteri di valutazione della quota in senso peggiorativo per il socio recedente.

Da un punto di vista pratico, la liquidazione – dunque, il pagamento – della quota a favore del socio recedente può avvenire in una delle seguenti modalità:

acquisto della quota da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni;
acquisto della quota da parte di un terzo, individuato dai soci;
utilizzo di riserve disponibili (previa soppressione del relativo vincolo) o riduzione del capitale sociale.

Se nessuna delle ipotesi citate è percorribile, non rimane che porre in liquidazione la società.

Qualora, scaduti i 180 giorni, l’organo amministrativo non abbia liquidato la quota al socio recedente secondo valori di mercato, la società è automaticamente costituita in mora e il socio avrà diritto ad ottenere, in aggiunta alla somma originaria, interessi moratori e risarcimento dell’eventuale danno subito.

E. Cosa fare se non c’è accordo tra socio recedente e società circa il valore di mercato della quota?

Qualora entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso la società e il socio recedente non abbiano trovato un accordo circa il valore da attribuire alla quota, la determinazione viene compiuta tramite la relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, su istanza presentata dalla parte più diligente. Solo nel caso in cui la determinazione peritale non sia possibile, sarà un Giudice ad effettuare la valutazione della quota secondo parametri equitativi.