Portafoglio, avviamento, clienti: l’impresa commerciale dell’agente assicurativo

Settore assicurativo​

L’agente di assicurazioni è una figura sui generis rispetto agli agenti di commercio. La sua particolarità è riconosciuta e statuita a livello normativo dall’art. 1753 c.c., che dispone l’applicazione della disciplina codicistica solo in via suppletiva rispetto alle regole dell’Accordo Nazionale Agenti, del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005) e della regolamentazione Isvap-Ivass.

Profilo giuridico

La lex specialis configura l’agente di assicurazioni, in tutto e per tutto, quale imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c. punto 2.

Un tanto si ricava, tra l’altro, dalle tre definizioni normative che ne evidenziano professionalità e autonomia:

  • l’art. 1 dell’Accordo Nazionale Agenti – ANA 2003 definisce l’agente di assicurazioni come colui che “mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere a proprio rischio e spese (….) alla gestione e allo sviluppo degli affari di una agenzia“;
  • l’art. 106 d.lgs. 209/2005 prevede che “L’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”;
  • l’art. 119-bis d.lgs. 209/2005 impone all’agente di svolgere il servizio di consulenza assicurativa e di collocamento delle polizze “nel miglior interesse dei contraenti”.

Che si tratti di lex specialis lo ha chiarito anche la giurisprudenza, asserendo che l’art. 1753 c.c. in materia di agenzia assicurativa determina una inversione della gerarchia delle fonti: gli artt. 1743-1752 c.c., stabiliti per gli agenti di commercio, si applicano solo se non derogati da norme corporative (oggi accordi collettivi) o dagli usi.
Così Cass. 9386/2001: «In base a quanto dispone l’art. 1753 c.c., la disciplina degli agenti di assicurazione è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e solo in mancanza di questi è consentito applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio; pertanto, ove il rapporto dell’agente di assicurazione sia disciplinato da apposito accordo collettivo, è quest’ultimo ad essere applicabile in via esclusiva, prevalendo, in caso di contrasto, sulle correlative disposizioni codicistiche previste per l’agente di commercio».

Autonomia come gestione degli interessi di compagnia e assicurati.

Dunque, l’agente svolge in piena autonomia e professionalità la sua attività; la quale, lungi dal limitarsi all’offerta dei prodotti della preponente, consta anche di servizi di assistenza e consulenza assicurativa mediante la messa a disposizione del pubblico della propria competenza tecnica. Ciò significa che l’agente, da un lato è tenuto, al pari degli altri agenti, a operare nell’interesse del preponente (art. 1746 c.c.); dall’altro, però e singolarmente, è al contempo obbligato a garantire primariamente l’interesse dei clienti che contraggono la polizza (art. 119-bis), spiegando loro i prodotti e offrendoli solo qualora siano effettivamente adeguati e appropriati alle loro esigenze. Questo ruolo di responsabilità e di garanzia verso l’assicurato traccia chiaramente una netta cesura tra l’agente di assicurazioni e quegli agenti che operano in maniera coordinata e nell’esclusivo interesse del preponente.

L’attività commerciale dell’agente.

L’attività commerciale dell’agente, sotto il profilo economico e imprenditoriale, può essere così riassunta:

– affitta l’attività commerciale costituita dal portafoglio di polizze: ne paga l’avviamento attraverso la rivalsa, e a fine gestione percepisce l’indennità di perdita dell’avviamento commerciale;
– anziché restituire il portafoglio, l’agente di assicurazioni può, in determinate situazioni, non perdere l’avviamento commerciale della sua produzione: rinunciando all’indennità di perdita avviamento, può vendere alla nuova mandante il frutto della sua attività commerciale;
– la gestione dell’attività e del pacchetto di clienti deve avvenire nell’interesse della compagnia e negli interessi degli assicurati: non è semplice distributore della compagnia o gestore dei suoi contratti e interessi, ma fa capo a lui la capacità di bilanciare gli interessi di tutti i soggetti che fanno parte del rapporto contrattuale di polizza.

La promozione della cultura assicurativa.

La giurisprudenza ha colto precisamente questa cifra distintiva, tanto da enunciare il principio per il quale, a differenza degli altri agenti, quello di assicurazioni “non promuove un singolo affare ma prima ancora la cultura assicurativa” (Cass. 9386/2001).

L’agente di assicurazioni non è un collaboratore parasubordinato o etero-organizzato.
Così delineata l’autonomia e imprenditorialità ex 2135 c.c. dell’agente di assicurazioni, ne deriva che egli si colloca al di fuori dell’alveo della parasubordinazione definito dall’art. 409 c.p.c. (dato peraltro pre-giuridico siccome ricavabile dalla sua stessa struttura economico-sociale, che di regola nella prassi di mercato è ben lungi dal conformarsi, anche quando non esercitata in forma societaria, in una collaborazione coordinata col preponente); nonché al di fuori del cono d’ombra delineato dall’art. 2049 c.c. (dato questo giuridico, ricavabile dall’art. 109 d.lgs. 209/2005).