L’Italia contro Pfizer per i ritardi sulla consegna dei vaccini, cosa dice il contratto?

Contrattualistica commerciale​

L’Italia si appresta a portare in tribunale l’azienda farmaceutica Pfizer, o almeno l’attuale Governo – con il supporto dell’Avvocatura di Stato – lo sta seriamente valutando. Eppure, leggendo le notizie apparse in questi giorni sulle principali testate giornalistiche, pare di capire che il contratto sottoscritto nel novembre dell’anno scorso dalla Commissione Europea con il duo Pfizer-BioNTech lasci in questo momento ben pochi margini di manovra. Tentiamo di comprenderne le ragioni.

 

Partiamo dal presupposto per cui una sezione – la più rilevante, direi non a caso – del contratto è coperta da una rigida clausola di riservatezza, con la conseguenza che nessuna delle parti può diffonderne il contenuto se non in alcune specifiche ed eccezionali circostanze tra cui, per l’appunto, davanti ad un giudice. Questo comporta un inevitabile margine di incertezza per tutti coloro che tentano di commentare l’accaduto e di tratteggiare gli scenari prevedibili, proprio perché di fatto ci manca un importante pezzo del mosaico. Ad ogni modo, ecco ciò che sappiamo:

  1. il contratto prevede che le penali siano applicabili su ritardi calcolati su base almeno trimestrale. La conseguenza, dunque, è che ritardi su base settimanale – come quelli che si stanno accumulando in questo periodo – non legittimano alcuna richiesta in tal senso, a meno che non siano ancora sussistenti al termine di un periodo minimo di tre mesi. È plausibile che l’azienda farmaceutica tenterà di recuperare le proprie carenze avendo ben chiaro questo orizzonte temporale ed in effetti le ultime dichiarazioni ufficiali lo lasciano intendere;
  2. l’applicazione della penale non è automatica e deve passare per un precedente tentativo di percorrere altri rimedi contrattuali alternativi. Su questo punto leggo dei commenti piuttosto contraddittori. Anzitutto, reputo difficile che Pfizer possa riservarsi il diritto di “pagare le penali a fronte di un’offerta alternativa che dovesse rivelarsi più vantaggiosa” (così oggi Salvia e Sarzanini sul Corriere della Sera). Ed infatti, a meno di clamorose costruzioni contrattuali di cui però non c’è alcuna evidenza, la scelta su quale rimedio azionare a fronte dell’inadempimento di Pfizer non spetterebbe a quest’ultima, ma a chi l’inadempimento lo ha subito, dunque alla UE (o all’Italia, focalizzando l’attenzione sulle nostre sorti). In secondo luogo, il fatto che l’applicazione della penale non sia automatica – come molto spesso accade – ma frutto di una libera decisione dell’acquirente, risponde al principio per cui è l’acquirente stesso che si riserva fino all’ultimo una scelta in tal senso e sul punto non ci vedo nulla di straordinario.
  3. la penale, ancora, è quantificata in una somma pari al “20% del valore delle dosi non consegnate”, da incrementare in base agli effettivi giorni di ritardo. Ritenere questa percentuale congrua o meno sfocia anche in una valutazione più prettamente politica, ma va tenuto a mente che la penale deve avere una quantificazione proporzionata rispetto all’obbligazione che è contenuta nel contratto. Nell’ordinamento italiano, partendo dall’art. 1384 cc, nelle aule di giustizia si è spesso valutata come “proporzionata” una penale che non superi il 30% del valore della prestazione;
  4. l’oggetto del contratto cita espressamente le “dosi” e non le “fiale” del vaccino, che l’azienda farmaceutica si è impegnata a consegnare. La differenza non è puramente stilistica, dal momento che dall’otto gennaio scorso Pfizer ha ottenuto l’ok da EMA (l’agenzia europea del farmaco) per ricavare da ogni fiala sei dosi e non più cinque. Ciò comporta che a parità di consegne si possono ora ricavare maggiori vaccinazioni e la soglia per parlare di ritardi e inadempienze (che porterebbe alla possibile applicazione di penali, come abbiamo appena visto) si è spostata sensibilmente.

Questo il merito della questione. A ciò deve aggiungersi un’altra valutazione. Come accennato sopra, le parti che hanno siglato il contratto per il vaccino Comirnaty (questo il nome commerciale) sono, da un lato, Pfizer-BioNTech e dall’altro la Commissione Europea. Ciascun Paese – Italia inclusa – ha poi sottoscritto una lettera d’ordine contenente l’indicazione delle dosi, dei tempi e dei dettagli delle consegne. Ciò significa che un’eventuale azione legale difficilmente potrebbe essere valutata in autonomia dal nostro Paese, proprio perché l’ordine effettuato dall’Italia ricade comunque sotto un contratto nel quale è l’UE ad averne assunto diritti ed obblighi, pur nell’interesse dei diversi Paesi membri.

Da un lato il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha dichiarato di essere pronto a portare la questione in un’aula di giustizia e vuole – legittimamente, aggiungo – capire quali siano le reali motivazioni dei ritardi, ma dall’altro Pfizer ha assicurato oggi stesso che non solo recupererà a breve queste lungaggini, ma aumenterà sensibilmente la produzione (permettendo la vaccinazione di 2 miliardi di persone entro la fine dell’anno, invece dei 1,2 inizialmente previsti). Una causa, tenuto conto di tutte le specifiche del contratto, non mi sembra il prossimo passo che possiamo aspettarci. Senza contare il fatto che un’eventuale azione radicale da parte della UE potrebbe perfino portare alle conseguenze più estreme, ossia alla risoluzione del vincolo contrattuale, con il risultato che – al di là degli aspetti risarcitori – le dosi di vaccino in arrivo da Pfizer passerebbero in un solo istante a zero.