Le polizze personalizzate allo sportello

Settore assicurativo​

La distribuzione personalizzata di prodotti assicurativi tramite il canale bancassicurativo

Nonostante la sua centralità nella distribuzione dei prodotti assicurativi (polizze connesse a muti, salute, casa, investimenti, auto), il canale bancario – noto anche come bancassicurazione – è ammesso a distribuire solo prodotti assicurativi standardizzati.

Allo sportello, dunque, possiamo trovare solo contratti preconfezionati. Come si concilia, questo sistema, con l’adeguamento del contratto alle esigenze del cliente?

Precorrendo le conclusioni, possiamo già anticipare che la personalizzazione dei contratti alle esigenze del cliente potrà avvenire anche tramite il canale bancassicurativo, ma solo nei limiti in cui il contratto standardizzato lo consenta e cioè qualora permetta di optare tra più clausole o ne specifichi la derogabilità.

Perché la banca può distribuire soltanto prodotti standardizzati. 

La limitazione alla distribuzione di soli contratti assicurativi standardizzati, introdotta dal legislatore già negli anni Novanta (cfr. Circ. Isvap 241/1995), trova ragione nel fatto che l’iscrizione della banca al registro degli intermediari assicurativi non richiede – a differenza di agenti, broker e collaboratori – alcun particolare requisito formativo né il superamento di appositi esami.

L’operatore della banca si presume, quindi, non essere in possesso delle competenze che un agente o un broker garantiscono.

A ciò si aggiunge, secondo la giurisprudenza in materia, la circostanza che la distribuzione di prodotti assicurativi non costituisce l’attività principale dell’operatore di bancassicurazione, e che per questo deve essere circoscritta[1].

La volontà del legislatore, ribadita dal Consiglio di Stato[2], è quindi quella di considerare i dipendenti di banche, intermediari finanziari, SIM e Bancoposta come semplici operatori materiali, meri canali di “distribuzione” del prodotto, piuttosto che come veri addetti alla intermediazione, e cioè soggetti abilitati al compimento delle attività giuridiche (consulenza personalizzata, modifica di clausole, etc.) di intermediazione vera e propria.

Anche a seguito delle direttive comunitarie, il legislatore nazionale ha introdotto nel codice una configurazione unitaria dell’attività di intermediazione (art. 106 CAP[3]), definendola come quell’attività consistente “nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti (…)”.  

Elemento comune alle diverse figure di intermediari deve ritenersi quello che afferisce alla presentazione o proposta di prodotti ed alla presentazione di assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.

Tuttavia, nonostante l’affermata unitarietà dell’attività d’intermediazione, la legislazione italiana ha riconosciuto solo agli agenti ed ai broker un’operatività estesa all’intera gamma dei prodotti assicurativi, mentre per gli operatori di banca-assicurazione l’operatività rimane ristretta alla distribuzione di prodotti standardizzati.

La novità, rispetto al passato, è che tali contratti possono essere stipulati direttamente dagli intermediari della sezione D laddove, stando all’antica disciplina, essi potevano essere solo oggetto di proposta, ferma la necessità che per la stipula occorresse l’intervento dell’impresa o dell’agente.

In conclusione, l’art. 47 comma 1 del Regolamento IVASS 40/2018 stabilisce che: La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro può essere effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione limiti l’operatività dei suddetti intermediari (…) al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.” Il medesimo limite viene ribadito dall’art. 119 del CAP.

L’unico modo per la banca di collocare un prodotto non standardizzato è quello di avvalersi di un agente che abbia un mandato diretto della compagnia. Ma chiaramente, in questo caso, la distribuzione avviene per il tramite di un’altra figura d’intermediario.

Cos’è un contratto assicurativo standardizzato

Il Regolamento IVASS 40/2018, al comma 2, lettera L), definisce i contratti standardizzati come: “i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione”.

La disposizione normativa, seppur non descrive nel dettaglio il concetto di contratto standardizzato, ne indica la caratteristica essenziale:

l’immodificabilità da parte dell’intermediario – in questo caso la banca – delle garanzie e clausole contrattuali predeterminate dalla Compagnia. Quest’ultima mette a disposizione dell’intermediario delle condizioni generali di contratto relativamente alle quali la banca non ha alcun potere di deroga o modifica, se non qualora sia il contratto stesso a prevedere la possibilità di optare tra più clausole o di derogare ad una di esse.

L’attività dell’intermediario deve quindi limitarsi alla ricerca del modello contrattuale adeguato al cliente e all’indicazione delle clausole più appropriate tra quelle che il contratto standardizzato prevede come opzionali.

A ben vedere, considerato che le polizze assicurative sono divenute contratti molto complessi, nemmeno l’agente assicurativo è solito modificarli in misura eccedente rispetto alle direttive che la Compagni gli ha impartito. Nella pratica, i limiti derivanti dalla disciplina riservata all’intermediario iscritto alla sezione D del R.U.I. non vanno quindi ad aggravare eccessivamente l’ordinaria attività di intermediazione svolta da quest’ultimo.

La personalizzazione del contratto: opzione e trattativa.

Si è detto che la definizione di contratto standardizzato offerta dal diritto assicurativo è assai generica. Tuttavia, identificare con precisione tale concetto risulta fondamentale per determinare quali attività la banca può nel concreto intraprendere quando si rapporta con il contraente.

A tal fine, il concetto di prodotto assicurativo standardizzato può essere integrato con la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.[4], relativi rispettivamente alle condizioni generali di contratto ed ai contratti conclusi mediante moduli o formulari. Le prime corrispondono infatti a quelle clausole che vengono predisposte unilateralmente da uno solo dei contraenti, in assenza di alcuna trattativa tra le parti e sono solitamente presente nei contratti conclusi con moduli o formulari.

In questo senso, le polizze assicurative standardizzate corrispondono a dei contratti conclusi mediante moduli o formulari, e contenenti esclusivamente clausole generali di contratto predisposte dalla Compagnia, sulle quali il contraente non può intraprendere alcuna trattativa.

A livello operativo, ciò comporta la presenza di un doppio limite alla distribuzione di contratti assicurativi standardizzati:

1.    la banca può collocare sul mercato contratti assicurativi unicamente nella forma e contenuto predisposti dalla Compagnia. Non può modificare le clausole dei modelli di contratto e nemmeno può inviare alla Compagnia richieste del contraente incompatibili rispetto a quanto previsto nelle condizioni generali del contratto (per il citato art. 47 del Reg. IVASS 40/2018);

2.    il contrante non può negoziare la modifica o deroga a clausole contenute nel modello di contratto presentatogli, poiché questo è stato predisposto unilateralmente dalla Compagnia e la banca intermediaria non è competente a modificarlo.

Le clausole del contratto standardizzato non possono quindi mai essere oggetto di trattativa tra contraente e banca. La trattativa può svolgersi unicamente attraverso un contatto diretto tra il contraente e la Compagnia (oppure tra il contraente ed un intermediario assicurativo iscritto alle sezioni A e B del R.U.I.)[5].

Le clausole contrattuali dei contratti standardizzati possono invece essere oggetto di opzione.

La personalizzazione del contratto può infatti avvenire nei limiti in cui il contratto standardizzato lo consenta, qualora esso permetta di optare tra più clausole o qualora ne specifichi la derogabilità. E infatti, se nel modello di contratto offerto dalla banca sono presenti delle opzioni, cioè clausole predisposte dalla Compagnia ma tra le quali si può optare alternativamente, non è in corso una trattativa tra la banca ed il contraente, bensì quest’ultimo sta scegliendo tra le possibilità che la Compagnia ha unilateralmente predisposto. L’operatore bancario, adempiendo ai suoi doveri di investigare le esigenze del cliente, dovrà aiutare quest’ultimo nella scelta della polizza e delle clausole contrattuali maggiormente adeguate al rischio che vuole assicurare, individuando le clausole più adatte tra quelle oggetto di opzione. Le scelte del contraente potranno quindi essere annotate e comunicate alla Compagnia.

Allo stesso modo, non sussiste alcuna trattativa ove la banca raccolga le informazioni necessarie alla “mera compilazione” del contratto, cioè quegli elementi relativi al tipo di bene da assicurare, il valore dello stesso, o altri elementi che non hanno ricaduta alcuna sulle clausole ma che afferiscono alle mere modalità della liquidazione.

Ciò che la banca non può fare, è aggiungere clausole non anteriormente previste nel modello di polizza o richiederne la modifica in modo incompatibile rispetto a quanto predisposto dalla Compagnia.

Ne risulta quindi che tra banca e cliente non può essere intrapresa alcuna trattativa avente ad oggetto il contenuto del contratto assicurativo, altrimenti quest’ultimo assumerebbe la qualifica di “contratto non standardizzato”, comportando la violazione dei limiti operativi a cui sono assoggettate le banche.

Tuttavia, non costituisce “trattativa” la mera scelta tra clausole o la deroga ad alcune di esse ove ciò sia stato specificatamente previsto nel modello di contratto anteriormente predisposto dalla Compagnia.

In conclusione, potrebbe rivelarsi una soluzione operative compliant ed efficace il prevedere quali clausole opzionabili le deroghe alle condizioni di assicurazioni che maggiormente vengono richieste dai clienti.

In tal modo, si può consentire la prosecuzione della distribuzione attraverso il canale bancario, permettendo una maggiore malleabilità e adattabilità delle proposte pur rimanendo nell’alveo della standardizzazione.

A questo fine, per il solo canale bancario, si potrebbe valutare la possibilità di raggruppare tramite campionamento le deroghe e/o modifiche al contratto più ricorrenti, per poi inserirle nella proposta standard in forma di opzione. Si noti che, prevedere un maggior grado di opzionabilità nei modelli di contratto, faciliterebbe anche la tracciabilità e monitoraggio dei rischi assunti, attività che sono richieste da IVASS.

 

[1] Cons.di Stato 16.10.08 n. 5026;

[2] Parere del Cons. St., Sez. cons. atti normativi, Ad. n. 11603/05;

[3] Codice delle assicurazioni private.

[4] L’art. 1342 c.c. prevede che “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate”.

[5] L’art. 4 della circolare ISVAP 241/1995 prevedeva che quando le esigenze della clientela richiedevano modifiche delle clausole contrattuali o una specifica consulenza per la personalizzazione delle coperture, l’ente creditizio era tenuto ad indirizzare gli utenti presso la struttura della Compagnia a ciò delegata.