Le novità del Decreto Sostegni Ter e della Legge di Bilancio 2022 sulla revisione dei prezzi negli appalti pubblici

Amministrativo e appalti​

Il Decreto Sostegni Ter D.L. 4/2022 tenta di risolvere – almeno in via transitoria – l’ormai noto problema dell’aumento dei costi materiali da costruzione e la revisione dei prezzi negli appalti pubblici.

Per la verità già la Legge di Bilancio 2022 aveva introdotto una estensione della compensazione stabilita dall’art. 1septies del D.L. 73/2021, in sintesi prevedendo:

– facoltà di chiedere la compensazione per i singoli materiali da costruzione soggetti a rincari e impiegati per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori, o annotate nel libretto delle misure o comunque posati, fino al 31.12.2021;

– rilevazione con D.M. del MIMS da adottare entro il 31.03.2022 delle variazioni percentuali in aumento o in diminuzione superiori all’8% verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

– introduzione dei limiti per l’applicazione del meccanismo compensativo soltanto ai contratti in corso di esecuzione al 25.07.2021, con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021.

– ampliamento del Fondo compensazione per ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2022.

Con il Decreto Sostegni Ter (D.L. 27.01.2022 n. 4), transitoriamente applicabile sino al 31.12.2023, le misure di sostegno alle imprese sono state ulteriormente implementate e disciplinate nell’art. 29. Vediamo come:

– Per i bandi o gli avvisi pubblicati dal 01.2022 al 31.12.2023, e in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente al 27.01.2022, è stato resto obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, co. 1, lett. a) del Codice Appalti (sulla questione cfr. il nostro articolo https://studiolegally.com/blog/appalti-pubblici-e-coronavirus-e-possibile-la-revisione-del-contratto-e-dei-prezzi-causa-covid-19/). Si tratta di clausole chiare, precise e inequivocabili, che fissano la portata e la natura di eventuali modifiche riferite alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

– Il meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione si applicherà a tutti i contratti di lavori, a prescindere dall’importo.

– Il calcolo per la compensazione terrà conto soltanto delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta; in ogni caso si procederà alla compensazione in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% ma sempre nel limite della misura dell’’80% di tale eccedenza.

– La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta e verrà applicata al netto delle eventuali compensazioni già precedentemente accordate all’appaltatore.

In concreto, come funzionerà il nuovo meccanismo compensativo?

1) Entro 90 giorni a far data dal 28.01.2022 l’ISTAT elaborerà i criteri per rilevare le variazioni dei prezzi; spetta all’Istituto nazionale di statistica definire la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione.

2) Entro il 31.03 e 30.09 di ogni anno il MIMS fisserà con decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

3) Per ottenere il riconoscimento degli extra-costi l’appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione entro 60 giorno dalla data di pubblicazione in G.U. dei decreti del MIMS suddetti, allegando la documentazione comprovante gli aumenti subiti.

4) Spetterà al Direttore Lavori verificare l’effettiva maggiore onerosità subita dall’appaltatore, il quale dovrà essere altresì in regola con i termini indicati dal cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori al fine di poter accedere alla compensazione.

5) Se il prezzo dei materiali effettivamente sostenuto dall’appaltatore corrisponde ad una variazione percentuale inferiore rispetto a quella riportata nel decreto del MIMS, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente alla variazione inferiore subita dall’esecutore dell’opera e per la sola parte eccedente il 5%; in ogni caso la compensazione viene riconosciuta nei limiti dell’80% di detta eccedenza. Se l’appaltatore dimostra di aver sostenuto una spesa maggiore rispetto alla variazione percentuale riportata nel decreto del MIMS, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di detta eccedenza.

6) La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto ministeriale e nelle quantità accertate dal Direttore Lavori.

7) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, e ciò in forza del fatto che si presume che l’appaltatore – al momento di presentazione dell’offerta – tenga conto del possibile aumento dei prezzi dei materiali anticipatamente.

8) La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

9) La data entro la quale le imprese dovranno presentare le richieste di compensazione non è al momento nota.

Quali somme vengono utilizzate per le compensazioni?

Vengono utilizzate le somme appositamente accantonate dalle stazioni appaltanti per gli imprevisti e ciò per evitare che l’applicazione del meccanismo compensativo impatti negativamente sulla già ampiamente provata finanza pubblica. Altresì possono essere usate anche le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati già eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione. In ogni caso, qualora le risorse economiche non fossero sufficienti, fino al 31.12.2026 e solo per le opere finanziate dal PNRR e dal piano complementare, è stato introdotto il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (D.L. 76/2020). Questo Fondo verrà alimentato anche con eventuali revoche di finanziamenti concessi a investimenti non realizzati, oltre ad essere stato aumentato – anche per far fronte alle compensazioni – nel 2022 e ad essere stati previsti ulteriori aumenti per il 2023 e il 2024.