Ispettorato del lavoro: nuova nota sul lavoro sommerso

Lavoro e previdenza​

Con la nota 856/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha preso nuovamente posizione sulla maxi-sanzione a carico del datore di lavoro che occupi lavoratori non in regola. Oltre a ribadire le circostanze che portano all’applicazione di tale sanzione, l’INL ha chiosato con alcune precisazioni di cui pare opportuno dare conto.

Anzitutto, la nota ci ricorda i presupposti che integrano la ricorrenza della maxi-sanzione, e cioè:

– la mancanza della comunicazione preventiva di assunzione: il datore di lavoro deve aver omesso di effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro che, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto. Senza questa comunicazione, infatti, il rapporto di lavoro non risulta regolarizzato;

– la subordinazione: il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2094 c.c.

Su questo secondo requisito giungono le chiose degne di nota: non tanto perché di per sé dirompenti o innovatrici; quanto piuttosto perché sembrano offrire delle linee-guida più chiare e morbide per gli ispettori del lavoro, rispetto all’applicazione incontrata non di rado nella prassi.

Cosa specifica la nota?

  1. Che restano escluse dall’applicazione della maxi-sanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, difettando di norma in tali casi l’essenziale requisito della subordinazione. Infatti, per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro) che non sono soggette all’ordinaria comunicazione UNILAV, la legge prevede una comunicazione ex art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965.
  2. Che la maxi-sanzione non può trovare diretta applicazione solo perché manca la comunicazione per la sola omissione di detta comunicazione ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996. È infatti essenziale e necessario – specifica la nota – verificare in concreto il requisito della subordinazione. Tale indice non può darsi per accertato ma va debitamente ed accuratamente dimostrato.

Un importantissimo corollario di questa verifica riguarda le collaborazioni occasionali.

Non di rado, infatti, si è assistito in passato a questo automatismo: se non hai regolarizzato il tuo collaboratore occasionale, ne discende inevitabilmente l’applicazione della maxi-sanzione. Infatti – era il ragionamento – a fronte di una collaborazione di qualunque natura che rimanga sommersa, e della quale non vengano quindi specificate le caratteristiche, deve ritenersi che si tratta di un rapporto di lavoro subordinato.

Questo automatismo oggi viene ricusato. Infatti, se la subordinazione va accertata in concreto, allora la maxi-sanzione – spiega l’INL – “potrà trovare applicazione soltanto se le prestazioni autonome occasionali non denunciate siano nei fatti riconducibili nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato.”

L’accertamento sulla sussistenza della collaborazione, o invece della subordinazione, va rigorosamente compiuto sulla base della documentazione acquisita durante l’ispezione e anche sulle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell’accesso.

Oggetto della valutazione dovrà essere la presenza, o al contrario l’assenza, dei requisiti della professionalità, prevalenza e autonomia gestionale.