Il nuovo regime del Patent box dopo la Legge di Bilancio 2022

Tributario​

A partire dal periodo di imposta 2021, il regime opzionale del Patent Box è stato modificato, trasformandosi da una tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo di uno o più beni immateriali per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo, in una deduzione maggiorata (nella misura del 110%) dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ad alcuni beni immateriali.

Anteriormente a queste modifiche, il Patent box consentiva, infatti, una tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali (art. 1, commi 10 e 11 della legge n. 234/2021, che ha modificato l’art. 6 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021). La norma contiene anche una ridefinizione complessiva del regime transitorio nel passaggio dalla vecchia alla nuova agevolazione.

In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Chi può avvalersi del Patent box?

I soggetti titolari di reddito d’impresa, sia imprenditori individuali che società, i quali svolgono attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto
dell’agevolazione. Inoltre, possono avvalersi del Patent box anche le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi d’impresa (stabili organizzazioni) a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. È bene evidenziare come, per usufruire dell’agevolazione fiscale, è previsto che i soggetti interessati esercitino un’opzione della durata di 5 periodi d’imposta, “irrevocabile e rinnovabile” (art. 6, comma 1, del D.L. n. 146/2021).
Inoltre, è opportuno sottolineare che i soggetti esercenti attività d’impresa possono cumulare l’agevolazione in parola con il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, come si deduce dall’abrogazione del comma 9 dell’art. 6 ad opera della legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 10, lettera c, legge n. 234/2021), che prevedeva il divieto di cumulo.

In cosa consiste l’agevolazione?

L’agevolazione consiste nella maggiorazione dei costi, ai fini fiscali, di ricerca e sviluppo (e, quindi, in una maggiore deduzione ai fini della determinazione del reddito d’impresa), sostenuti dai soggetti precedentemente indicati, con riguardo a:
software protetto da copyright,
brevetti industriali,
disegni e modelli, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

Nello specifico, per “software protetto da copyright” si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Si evidenzia, altresì, che il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso (Circolare 7 aprile 2016, n. 11/E; Risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E). La maggiorazione è pari al 110% (prima era del 90%) del costo e assume rilevanza sia ai fini delle imposte sui redditi sia agli effetti dell’IRAP (v. art. 6, commi 3 e 5 D.L. n. 146/2021). Ad esempio, per un costo pari a 1.000 l’impresa potrà dedurre 2.100 (1000 + 110%), con un risparmio complessivo aggiuntivo, per i soggetti IRES, di 306,9 [1.100 x (24% + 3,9%)], pari al 30,69% del costo effettivo. L’agevolazione si applica qualora i beni sopra indicati siano utilizzati dal contribuente, direttamente o indirettamente, nello svolgimento della propria attività d’impresa.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio, non sono, invece, (più) agevolabili:
– i marchi d’impresa;
– i processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.
Il comma 3 dell’art. 6, D.L. n. 146/2021, infatti, nel testo previgente alle modifiche recate dalla legge di Bilancio 2022, è stato modificato eliminando dai beni potenzialmente agevolabili quelli appena menzionati.

In che modo si applica?

L’agevolazione in esame si applica purché il soggetto interessato presenti specifica opzione per l’applicazione del nuovo regime. L’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile (art. 6, commi 1 e 7).

L’agevolazione si applica a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, direttamente o anche:
– mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
– ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli). I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali previsti dal regime in commento possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Si precisa che in caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria nelladichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. Diversamente, in caso di rettifica della maggiorazione e in assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, si applica la sanzione per infedele dichiarazione.

Quando è possibile applicare l’agevolazione?

Il nuovo Patent box si applica “alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta” (art. 6, comma 8, D.L. n. 146/2021). Dal momento che il decreto Fisco-Lavoro è in vigore dal 22 ottobre 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare si tratta dei periodi d’imposta 2021 e successivi (quinquennio 2021-2025). L’opzione per l’applicazione della nuova disciplina relativa all’esercizio 2021 deve essere esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi (termine di presentazione: 30 novembre 2022).

L’agevolazione è cumulabile?

L’agevolazione può essere cumulata con il credito per “Ricerca e Sviluppo”. Il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% delle predette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (o esclusiva industriale), vale a dire la protezione che la legge riconosce alle creazioni industriali. In questa ipotesi, è previsto che la maggiorazione del 110% possa essere applicata alle spese sostenute fino all’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene il titolo di privativa industriale (art. 6, comma 10-bis, D.L. n. 146/2021).