Il nuovo FVOE: Fascicolo virtuale dell’operatore economico obbligatorio per partecipare alle gare d’appalto dal 09.11.2022

Amministrativo e appalti​

Dal 09.11.2022 è obbligatorio per la partecipazione alle gare d’appalto l’utilizzo del FVOE: il Fascicolo virtuale dell’operatore economico. Si tratta di uno strumento disponibile presso la Banca dati ANAC che consente nelle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici la verifica in autonomia per la stazione appaltante della sussistenza dei requisiti di partecipazione da parte dell’operatore economico.

In concreto si tratta quindi di una piattaforma ove enti aggiudicatori e operatori economici si scambiano dati, documenti ed informazioni. I documenti che gli operatori economici inseriscono a sistema, infatti, servono a comprovare in capo agli stessi il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.

Al fine di rendere più fruibile l’adozione di tale strumento l’ANAC ha recentemente diffuso un vademecum e due manuali d’uso per le stazioni appaltanti e gli operatori economici finalizzati ad illustrarne i tecnicismi e le modalità di utilizzo.

In ogni caso, come rappresentato altresì nella relazione di presentazione a firma del presidente dell’ANAC, si tratta di uno strumento diretto a snellire, se non proprio ad eliminare gli adempimenti formali a carico di stazioni appaltanti e operatori economici, ritenuto determinante per ridurre tempi e costi e imprimere una accelerazione alle procedure di gara. Il FVOE, infatti, “consentirà agli enti aggiudicatari di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali (‘white list’)”.

Il vantaggio in termini di economicità si pone anche dal lato degli operatori economici che utilizzando questo sistema ridurranno i propri oneri di riproduzione – per ogni procedura di gara – delle medesime certificazioni e documentazione a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, trattandosi di documenti immessi già nella disponibilità della p.a.

In sintesi, a parere dell’ANAC, l’obiettivo è quello di rendere quasi automatizzata la verifica dei requisiti, consentendo alle stazioni appaltanti ed alle imprese “di concentrarsi sulla strategia di acquisto invece che sulle procedure e sugli aspetti formali”.

L’operatore economico, pertanto, accedendo al FVOE ha la possibilità di creare un proprio archivio dove inserire tutti i documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici; mentre le stazioni appaltanti, utilizzando una interfaccia web improntata sulla cooperazione con gli enti certificanti, possono acquisire la documentazione comprovante non solo il possesso dei requisiti di carattere generale, ma anche di quelli speciali relativi alla capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dello specifico operatore economico.

Novità e particolarità dello strumento appena varato è il chiaro upgrade rispetto al vecchio sistema Avcpass, ormai non più attivo: la maggiore differenza rispetto al passato è la possibilità di verifica dei requisiti che non si limita alla sola fase di aggiudicazione, ma è stata estesa alla fase di esecuzione del contratto. Pertanto la stazione appaltante mediante questo strumento potrà monitorare la persistenza ed il mantenimento dei requisiti dell’aggiudicatario e di eventuali subappaltatori sino alla conclusione del contratto.

Inoltre, il FVOE verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento – seppur sia facoltativo per le procedure di importo inferiore ai € 40.000,00 -, e sarà istituito altresì l’Elenco degli operatori economici già verificati mediante il quale la stazione appaltante che sta aggiudicando una gara potrà esaminare l’eventuale sussistenza di precedenti verifiche su un determinato operatore economico in una gara già svolta.

Il Fascicolo conterrà tutti i dati che vanno obbligatoriamente verificati per la partecipazione alla gara in modo da accertare che non vi siano motivi di esclusione ai sensi del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). In particolare, si verificherà:

  • l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento ex d.lgs. 50/2016.
  • la dichiarazione del subappaltatore sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del Codice dei Contratti Pubblici;
  • il possesso dei requisiti di selezione e l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 in capo ai soggetti ausiliari;
  • la permanenza in fase di esecuzione del contratto dei requisiti.

In buona sostanza, quindi, le stazioni appaltanti potranno acquisire le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale (quelli che concernono l’affidabilità morale e professionale del concorrente), e quelli di carattere speciale (idoneità professionale, capacità economica finanziaria e di capacità tecniche e professionali) per l’affidamento dei contratti pubblici.

Gli operatori economici potranno riutilizzare tutti i documenti caricati sul FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, ed anche le stazioni appaltanti, eseguite tutte le verifiche necessarie sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, potranno attingere da tale fascicolo per verificare la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

Per poter accedere al servizio è necessario che l’operatore economico:

  • sia registrato come utente dei servizi dell’ANAC come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
  • richieda il profilo di “Amministratore OE” associato al soggetto “Operatore economico” dalla pagina di creazione profili;
  • attivi il profilo secondo le modalità operative di cui al Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti;

Al termine di tali operazioni potrà accedere al servizio.

La stazione appaltante, invece, dovrà:

  • registrarsi come utente dei servizi dell’ANAC come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti.
  • richiedere il profilo di “Responsabile del procedimento ai sensi del d.lgs. 50/2016” associato al soggetto “Stazione appaltante”;
  • attivare il profilo secondo le modalità descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.

Al termine di tale percorso potrà quindi accedere al servizio.

Al fine di implementare le finalità di tale strumento l’ANAC ha già segnalato la propria volontà di realizzare una maggiore interoperabilità tra la propria banca dati e quelle degli enti certificatori interessati, circostanza assolutamente necessaria per permettere alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici l’interattività ed il superamento delle “ordinarie” barriere tecniche che li separano.

A fronte delle buone intenzioni che rappresentano le basi su cui si fonda il novellato strumento, soltanto nei prossimi mesi se ne potrà valutare l’effettiva portata, ma soprattutto accertare se lo stesso troverà uno spazio regolamentativo all’interno del nuovo codice appalti, al varo entro marzo 2023.