Come viene regolato dal punto di vista contrattuale il rapporto che lega gli artisti alle gallerie che li rappresentano?

Contrattualistica commerciale​

In questa breve analisi si cercherà di fornire agli operatori che operano a stretto contatto con gli artisti, un quadro, seppur sintetico e non esaustivo, di alcuni dei contratti che possono o meglio dovrebbero essere posti in essere per tutelare le parti, non solo i galleristi, quanto i loro collaboratori e gli artisti stessi.

Prima di procedere con la disamina è necessario fare una breve premessa generale.

A differenza di quanto accade per i Paesi anglosassoni e in molti Stati Europei, in Italia gli accordi tra artisti e galleristi, finalizzati sia alla vendita di opere d’arte quanto alla mera esposizione delle stesse, non vengono spesso definiti mediante la stipulazione di un contratto / accordo scritto bensì mediante la semplice c.d. “stretta di mano”, id est basandosi sulla reciproca fiducia.

Nel menzionare la c.d. “stretta di mano” si pensa sempre a due persone che mediante questo modus operandi, formalizzano l’incontro delle rispettive volontà e l’impegno a rispettare la parola data. È pacifico che in questi termini ci troviamo difronte ad un contratto c.d. “orale” che ha lo stesso valore di una firma posta su un foglio di carta, purché le parti abbiano appunto voluto esplicitamente impegnarsi. Tuttavia, uno dei problemi che si riscontrano nella stipulazione dei contratti orali è che essi difficilmente riescono ad essere provati in caso di contestazioni sulla loro esistenza o su elementi essenziali come il prezzo o la natura delle prestazioni. A questo punto, mancando il sottostante contratto redatto per iscritto, bisognerà ricorrere ad altre prove per dimostrare i propri diritti, prove che potrebbero essere eventualmente i testimoni (sebbene, come noto, il codice civile stabilisca (in linea teorica) il divieto di dimostrare il contenuto dei contratti con testimoni, salvo che il giudice lo ritenga necessario) Ebbene, nonostante le problematiche che potrebbero sorgere dalla “stipulazione orale” di un contratto, in ambito artistico, gran parte dei rapporti tra le gallerie d’arte e gli artisti non vengono, per prassi, stipulati in forma scritta.  Ad oggi solamente la metà degli artisti regola i propri rapporti con le gallerie d’arte italiane redigendo un contratto ad hoc, e questo perché, di fatto, il nostro ordinamento non predispone un modello contrattuale tipico che tuteli adeguatamente sia gallerista che l’artista.

Veniamo ora ad analizzare in chiave schematica alcuni dei contratti che meglio potrebbero garantire e tutelare anche e soprattutto a livello giuridico i rapporti tra il gallerista e l’artista e tra il gallerista e i suoi collaboratori.

Primo tra tutti troviamo il c.d. “CONSIGNMENT AGREEMENT”. Tale tipologia contrattuale, di origine anglosassone specifica le opere che la galleria prende in consegna dall’artista e si compone generalmente di una lista delle opere e delle loro peculiari caratteristiche tecniche e valoriali. Nella prassi la galleria riceve tramite un consignment (documento di consegna di opere elencate da parte dell’artista) le opere che si impegna a vendere o a restituire entro un termine stabilito all’artista, il quale mantiene la proprietà fino alla vendita, che viene suddivisa secondo una percentuale concordata tra le due parti;

Da un punto di vista normativo questa tipologia di contratto non trova espressa previsione nel nostro ordinamento, ma si potrebbe comunque considerare assimilabile al contratto estimatorio disciplinato ex art. 1556 c.c., per il fatto che anche nella tipologia di cui si tratta gli effetti reali si applicano successivamente alla stipula.

In tal senso, un punto oggetto di dibattito giurisprudenziale è stato quello relativo al momento di perfezionamento dell’accordo: si ritiene che le opere rimarranno di proprietà del consignor sino al ritiro operato da parte del consignee, momento a partire dal quale il contratto produrrà i propri effetti giuridici e si determinerà l’obbligo per il cessionario di pagare il corrispettivo.

Nel caso specifico delle opere d’arte, il consignment agreement identifica gli obblighi del gallerista che riceve le opere, per quanto tempo ne avrà la custodia e risponde ad alcune semplici domande: per quanto tempo il gallerista le può tenere? È consentito spostare le opere in un altro spazio senza informare l’artista? In caso di vendita, quale sarà il prezzo e come vengono gestiti i rapporti con l’artista?

Diverso risulta essere il contratto per la fruizione dell’opera, nei quali la proprietà rimane in capo all’artista (ovvero al proprietario) ma per un periodo di tempo determinato (con un Contratto di Prestito o di Noleggio), ossia per il tempo di durata della mostra o di altri eventi pubblici o privati. Tuttavia, si deve far presente che a fronte delle moltissime libertà strutturali di questo tipo di rapporto giuridico, di fatto la maggior parte degli accordi (che sono comunque contratti) avvengono per forma orale, con una semplice stretta di mano (e con tutte le difficoltà, successive, a dimostrare puntualmente gli accordi effettivamente assunti).

Una seconda tipologia contrattuale che necessita di essere qui menzionata è il c.d. “LOAN AGREEMENT”. Tale contratto risulta fondamentale per il trasporto dell’opera d’arte, ma soprattutto per l’operazione di prestito alla Galleria, in quanto ne regola le condizioni. Tale tipologia contrattuale, seppur non trovi collocazione sistematica nel nostro ordinamento contiene tutte le specifiche del prestito come: la durata, la modalità di trasporto, la polizza assicurativa, la conservazione e dettagli dell’installazione, l’uso delle immagini.

Un altro contratto che dovrebbe necessariamente essere posto in essere è il c.d. “ARTIST REPRESENTATION AGREEMENT”. Tale contratto è l’accordo che regola i termini e le condizioni riguardanti il rapporto professionale tra artista e gallerista. Questo documento fornisce al gallerista e all’artista chiarezza in merito ai diritti e agli obblighi reciproci.

Il c.d. “EMPLOYEE OFFER LETTERS” è invece il contratto che regola il rapporto lavorativo tra il gallerista e i suoi collaboratori. Tale accordo aiuterà a chiarire i diritti e gli obblighi del gallerista come datore di lavoro, dei dipendenti e dei collaboratori esterni. Innanzitutto, il documento identifica la tipologia di contratto, la posizione lavorativa, gli obblighi legali, lo stipendio, l’inizio e la fine della validità del contratto.

Infine, ma non per importanza, troviamo quello che viene comunemente chiamato ACCORDO DI RISERVATEZZA o in altri termini “NON DISCLOSURE AGREEMENT”. Lo scopo per cui vengono utilizzati questi contratti è quello di vincolare una o entrambe le parti partecipanti all’accordo a mantenere segrete determinate informazioni che devono essere mantenute “riservate”. L’accordo ha ad oggetto delle informazioni che le parti si scambiano rispetto alle quali è necessario rispettare i seguenti obblighi: custodire le informazioni; non utilizzarle per scopi estranei alle trattative o all’esecuzione del contratto; non divulgarle a terzi o a soggetti che non sono menzionati nel contratto; obliare tali informazioni una volta cessati gli effetti del contratto.

A conclusione di questa breve disamina possiamo ritenere che, sebbene nel panorama artistico anche in assenza di un contratto scritto, obblighi, diritti e responsabilità tra l’artista e la galleria rimangono validi, predisporne le condizioni e regolarne i rapporti all’interno di un contratto sottoscritto dalle parti garantisce maggior efficacia legale e senza dubbio una maggior tutela anche pro futuro.