Codice dei contratti: dopo il Consiglio di Stato anche il Consiglio dei Ministri approva il testo del nuovo codice dei contratti pubblici

Amministrativo e appalti​

Il Consiglio dei Ministri al termine dei lavori di approvazione, in esame preliminare, del nuovo Codice Appalti, chiarisce che lo scopo principale del nuovo testo normativo sarà quello di “tagliare burocrazia, tempi persi, sprechi e offrirà più lavoro. Viene incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei comuni medi e piccoli. Garantirà tutta la trasparenza, la partecipazione, il dibattito necessario, ma permetterà di aprire cantieri in tempi molto più veloci”.

Vediamo in sintesi le novità più importanti del nuovo codice che entrerà in vigore dall’01.04.2023 e che comporterà, dal 01.07.2023, l’abrogazione dell’attuale d.lgs. 50/2016, con applicazione della novellata normativa anche ai procedimenti già in corso.

I principi su cui si fonda il testo normativo rivisitato sono 2, ed in particolare, il “principio del risultato” attinente all’affidamento ed esecuzione dei contratti che dovranno essere caratterizzati dalla massima tempestività e dal migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della p.a., dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Il decreto prevede in fase di programmazione di infrastrutture prioritarie:

– l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie, con indici di concreta realizzabilità e sostenibilità finanziaria, direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), sulla base di un confronto tra Regioni e Governo;

– la riduzione dei termini per la progettazione;

– l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti;

– un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

– la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

Liberalizzazione dell’appalto integrato: per i lavori decadono tutti i limiti all’appalto integrato e cioè alla possibilità che sia la progettazione esecutiva che la realizzazione vengano affidate allo stesso soggetto. I Comuni piccoli e medi potranno stipulare contratti che abbiano ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, e ciò tranne che per i lavori di manutenzione ordinaria.

Sistema di programmazione per le opere strategiche: verranno coinvolte le Regioni in maniera diretta.

Procedure sotto la soglia europea: ci sarà una stabilizzazione delle soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel d.l. Semplificazioni (d.l. 76/2020), con alcune eccezioni che prevedono l’applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia in caso di affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. Inoltre ci sarà un innalzamento della soglia dell’affidamento dei lavori su indicazione del Consiglio di Stato sotto la quale i Comuni possono procedere agli affidamenti diretti.

Importantissimo è il focus sul principio di rotazione: nelle procedure negoziate sarà vietato assegnare il contratto al contraente uscente; ci sarà inoltre un giro di vite sulle tempistiche degli affidamenti dei contratti sotto soglia: sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.

Il nuovo codice introduce la figura del General Contractor: l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”.

Partenariato pubblico-privato: vengono semplificate le procedure per consentire la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato, oltre a prevedersi alcune ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Settori speciali: maggiore flessibilità nei settori quali trasporti, energia, gas, luce, ecc., oltre all’introduzione di un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi. Le stazioni appaltanti potranno determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Subappalto: introdotto il subappalto a cascata.

Concessioni: per i concessionari scelti senza gara è stabilito l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50-60% di lavori, servizi o forniture, tranne che nei casi di contratti relativi ai settori speciali.

Revisione dei prezzi: viene confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5%, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80% del maggior costo.

Digitalizzazione del sistema del contratto: il nuovo testo normativo mira ad una concreta digitalizzazione del settore degli appalti pubblici che passa attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il FVOE e le piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la digitalizzazione in materia di accesso agli atti.

Esecuzione del contratto: l’appaltatore ha facoltà di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.

Competenze ANAC: è previsto un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie dell’ANAC.

Giurisdizione: verranno ridotti i termini del procedimento amministrativo per la resa dei pareri di competenza da 45 a 30 giorni per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e da 60 a 45 per la Conferenza dei Servizi.

L’autorità giudiziaria avrà competenza sulle azioni risarcitorie e di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, abbia concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai contratti in cui siano coinvolti tali operatori economici.