Bonus beni strumentali 2021: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Tributario​

Con la Circolare n. 9/E del 23 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito le attese istruzioni, sotto forma di molteplici risposte a specifici quesiti, in merito alle modalità di applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 legge di bilancio 2021).

Le norme di riferimento

L’articolo 1, c. da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021 ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

In particolare, la nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e si pone in continuità con il precedente intervento previsto dalla Legge di bilancio 2020, nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Nello specifico, tra le novità più rilevanti della Legge di Bilancio 2020 riguardo alle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali vi è stata la “trasformazione” del beneficio, accordato dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), in forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione.

In seguito, come anticipato, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune novità, che riguardano:

-l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai “beni immateriali non 4.0”;

-la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione;

l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili;

-le regole per la compensazione del credito d’imposta con la finalità di accelerarne la fruizione;

-la richiesta della perizia asseverata – e non più semplice – per i beni dell’allegato A e dell’allegato B.

Di recente, il Decreto Sostegni-bis ha introdotto alcune modifiche riguardanti l’utilizzo del credito d’imposta.

In particolare, l’articolo 20 del decreto Sostegni-bis ha introdotto, nell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, il comma 1059-bis con cui si prevede che, in linea con quanto già disposto dal comma 1059 per soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.

Sul punto, la Circolare rinvia ai chiarimenti già forniti dall’Amministrazione finanziaria in tema di super e iper ammortamento, pertanto i medesimi criteri generali devono considerarsi applicabili anche agli effetti del credito d’imposta.

A quali soggetti si applica?

Il credito di imposta è attribuito a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Nel novero delle imprese beneficiarie sono ricompresi altresì gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario, nonché le reti di imprese.

Tra l’altro sono ricomprese nell’ambito della categoria delle imprese beneficiarie le STP titolari di reddito d’impresa.

In via ulteriore, sono ammessi a beneficiare del credito d’imposta gli “esercenti arti e professioni ” che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0, cioè in beni “ordinari” diversi da quelli materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016). Quanto agli esercenti arti e professioni, l’agevolazione si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata.

Inoltre, la disciplina in oggetto trova tra i beneficiari anche le associazioni tra professionisti.

Peraltro, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del beneficio anche i soggetti che intraprendono l’attività a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della normativa in esame.

Quali sono gli investimenti agevolabili?

Con riguardo al leasing, sono state ritenute rilevanti le operazioni di locazione finanziaria sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing.

Qual è il periodo di riferimento?

Secondo la legge di bilancio 2021, il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023, se entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Come si determina l’agevolazione?

Con riferimento alla determinazione del costo del bene agevolabile, rappresenta una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. In quest’ultimo caso, l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata non può essere considerata come costo relativo alle singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

Con riguardo ai contratti di locazione finanziari, nel caso in cui per l’utilizzatore l’IVA sui canoni di locazione sia indetraibile, ai fini dell’agevolazione assume rilievo anche l’IVA pagata dal locatore sull’acquisto del bene.

Quali sono le condizioni per l’utilizzo del credito d’imposta?

La legge di bilancio 2021 ha previsto che per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Quanto all’utilizzo, il credito di imposta, ai fini della sua fruizione, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento. La ripartizione in quote annuali risponde alla necessità di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui la quota annuale non venga utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale:

-il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati ai sensi del comma 1054 della legge di bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;

– il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Anche l’utilizzo in un’unica soluzione del credito d’imposta costituisce una facoltà e, nel caso in cui tale opzione non venga azionata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo.

Quanto al trasferimento del credito, l’Amministrazione finanziaria ha sottolineato la non trasferibilità dei crediti d’imposta di natura similare a quello in argomento in forza della natura soggettiva degli stessi, i quali maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.

È cumulabile con altri contributi?

Come previsto dalla normativa, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto. Pertanto, ai fini della cumulabilità, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto”, vale a dire l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.