Appalti pubblici e revisione dei prezzi: la “saga” normativa prosegue con l’art. 25 del Decreto Energia 2022

Amministrativo e appalti​

Proseguiamo la nostra dissertazione tra le norme sulla revisione dei prezzi dovuta al “caro materiali” negli appalti pubblici, aggiungendo all’art. 1septies del d.l. 73/2021 (Sostegni-bis) e all’art. 29 del d.l. 4/2022 (Sostegni-ter) (per un veloce recup leggi il nostro articolo di febbraio reperibile sul blog dello Studio Legale Mes, all’indirizzo: https://studiolegally.com/blog/le-novita-del-decreto-sostegni-ter-e-della-legge-di-bilancio-2022-sulla-revisione-dei-prezzi-negli-appalti-pubblici/) una nuova norma, l’art. 25 del d.l. 17/2022 (Decreto Energia).

Per far fronte ai vuoti normativi lasciati dall’ultimo intervento legislativo di gennaio 2022 (Sostegni-ter), il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con l’art. 25 del Decreto Energia n. 17 dell’01.03.2022, in vigore dal 02.03.2022. La norma, redatta sulla falsariga dell’art. 1septies, detta “non troppo nuove” regole nella sola materia degli appalti di lavori.

Vediamo insieme cosa cambia rispetto al più recente passato.

– L’art. 25 si applica ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto, e cioè al 02.03.2022.

– Il procedimento di compensazione viene esteso alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, o annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del D.L., dal 01.01.2022 al 30.06.2022;

– In merito alle modalità di calcolo, (come nel 2021) le compensazioni saranno determinate applicando alle quantità di materiali impiegate nelle lavorazioni relative al primo semestre 2022, le variazioni – in aumento o in diminuzione – rilevate dal MIMS tramite il proprio DM, che verrà emanato entro il 30.09.2022.

– Anche per il primo semestre del 2022 (come per il 2021) è prevista un’alea a carico delle imprese, pari all’8%, per le offerte riferite all’anno 2022, e al 10% complessivo se riferite a più anni.

– Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate prima del 2022 resta fermo il meccanismo e le rilevazioni stabilite dall’art. 1septies del d.l. 73/2021.

– Per le variazioni di prezzo in aumento gli operatori economici dovranno presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del DM di rilevazione.

– Per le variazioni in diminuzione il procedimento sarà attivato d’ufficio dalla stazione appaltante e spetta al RUP, accertato il credito, procedere agli eventuali recuperi.

Con questa norma, evidentemente, il legislatore, su sollecitazione delle associazioni di categoria, è dovuto ritornare velocemente sui propri passi assicurando l’applicabilità del meccanismo compensativo in tutti quei casi che di fatto ne erano rimasti esclusi alla luce della lettura congiunta delle previsioni normative precedenti.

Nello specifico, infatti, occorre ricordare che le norme già in vigore, in sostanza, lasciavano un vero e proprio “vuoto” ove non facevano nessuna menzione sull’applicabilità del meccanismo compensativo per:

  • i contratti che non erano ancora in corso di esecuzione al 25.07.2021, i quali non godevano quindi della copertura dell’art. 29 del d.l. 4/2022;
  • i contratti già in corso di esecuzione al 25.07.2021 ma le cui lavorazioni non erano ancora state eseguite, contabilizzate o annotate entro il 31.12.2021;
  • tutti i casi i cui l’offerta dell’operatore economico è antecedente al 27.01.2022.

Tutti questi contratti erano infatti esclusi dall’applicazione dell’art. 29 del d.l. 4/2022, ed ancor prima dell’art. 1septies del d.l. 73/2022.

Occorre evidenziare che, peraltro, per i documenti di gara pubblicati sino al 27.01.2022 non vi era l’obbligo di inserimento della clausola di salvaguardia di cui all’art. 106, co. 1 lett. a) (introdotta con il Decreto Sostegni-ter d.l. 4/2022) pertanto, per tutte le gare i cui documenti sono stati pubblicati fino a quel momento, gli operatori economici non avevano comunque alcuna possibilità di attivare la compensazione.

Resta inteso che, tuttavia, proprio per i contratti relativi a questi bandi (o inviti), se non ancora in corso di esecuzione al 02.03.2022, anche l’art. 25 del nuovo Decreto Energia resta inapplicabile. In questo caso, tuttavia, la scelta del legislatore pare astrattamente comprensibile: siamo infatti in una fase talmente prodromica del rapporto contrattuale che l’operatore economico, nell’individuare la misura del ribasso da applicare alla propria offerta può ancora tenere conto di un valore differenziale utile a non “patire” in futuro l’eventuale aumento del costo dei materiali (ciò rientra nel rischio di impresa).

Se tale ragionamento sarà in grado di “tenere” sul piano concreto nonostante le attuali contingenze socio economiche noi non siamo in grado di valutarlo. Ciò che ci si permette di rilevare è la difficoltà oggettiva delle imprese sempre meno capaci di “pre-vedere” il possibile valore differenziale di variazione dei prezzi sulla base del quale ribassare la propria offerta, e ciò soprattutto nei tempi più recenti. Ulteriormente, la nuova norma, nonostante le espresse indicazioni dell’ANAC, si dimentica degli appalti di forniture e servizi, che, anche tenendo conto dell’aumento del costo dell’energia e del carburante, in pochissimo tempo rischia di mettere in ginocchio tali settori richiedendo un immediato intervento di regolarizzazione degli aumenti anche per le materie prime solitamente impiegate nei contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione.